| Il condominio
è un ente di gestione senza personalità giuridica che opera, in rappresentanza
e nell'interesse comune dei suoi partecipanti, limitatamente all'amministrazione
ed al buon uso delle parti e delle cose comuni. Il condominio si costituisce con il frazionamento della proprietà di un edificio; il fabbricato entra nel regime giuridico del condominio quando l'originario unico proprietario vende a terzi in modo esclusivo anche una sola unità immobiliare. Conseguentemente al condominio si applicano tutte le norme previste dal codice civile, indipendentemente dal fatto che in quel momento non sia ancora nominato l'amministratore. Ciò comporta per i condomini la titolarità del diritto di proprietà esclusiva su una determinata unità immobiliare e la comproprietà sulle parti comuni del fabbricato. La corretta interpretazione di quest'ultimo punto è fondamentale, al fine di evitare le frequenti liti tra condomini: il riferimento è l'art. 1102 del codice civile che sancisce il diritto di ciascun condomino all'utilizzo della cosa comune, a condizione di non alterarne la destinazione e di non impedirne l'identico utilizzo agli altri proprietari; il limite è, pertanto, il divieto di estendere tale diritto di godimento in danno degli altri condomini. Per contro, nessun condomino può rinunciare al diritto sulle cose comuni e, conseguentemente, sottrarsi al contributo nella spesa per la loro conservazione (art. 1118 codice civile). Giova, infine, ricordare l'indivisibilità delle parti comuni dell'edificio, salvo il caso che la divisione si possa effettuare senza rendere più incomodo l'uso della cosa comune a ciacun condomino (art. 1119 codice civile). |
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